PubblicazioniRevoca di una prestazione assistenziale e regime di impugnabilità giudiziale: esame della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14561/2022

Maggio 31, 20220

Lo scorso 9 maggio 2022, le Sezioni Unite della Cassazione Civile si sono espresse in tema di previdenza sociale e sul regime di impugnabilità giudiziale della revoca di una prestazione assistenziale.

La questione, sollevata dalla sesta sezione della Cassazione e sottoposta ad un intervento nomofilattico, concerne la necessità o meno, nel caso di revoca di una prestazione assistenziale pregressa, di porre in essere una nuova domanda amministrativa prima dell’esercizio dell’azione giudiziaria, al fine di verificare tutti i requisiti necessari per accedervi nuovamente.

Con la sentenza in oggetto le Sezioni Unite hanno dato un quadro generale della normativa vigente in materia di prestazioni assistenziali e una risposta al quesito a loro sottoposto.

In primis, per conseguire una prestazione di invalidità civile è necessaria la presentazione di una domanda a cui deve seguire una verifica positiva dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Tale prestazione si sviluppa nel tempo ed è suscettibile di subire delle modifiche per fatti sopravvenuti; in tal caso, laddove nelle more, l’istante perda alcuni dei requisiti sanitari o dei requisiti amministrativi originari ovvero si rifiuti di sottoporsi a dei controlli medici indispensabili, avrà luogo un provvedimento di revoca della prestazione.

Entro 6 mesi dall’emanazione del provvedimento di revoca, il soggetto richiedente potrà agire in sede giudiziaria.

La problematica che si pone riguarda la giusta compatibilità tra la verifica dei requisiti necessari per accedere alla prestazione assistenziale e il rispetto dei termini di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria rispetto alla possibilità di anteporre al ricorso giurisdizionale una nuova domanda amministrativa.

Secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la domanda giudiziaria di ripristino di una prestazione già in godimento ma revocata, non permette l’impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma concede al cittadino di ottenere la sola prestazione stabilita per legge (Cass. 27355 del 2020, 28445 del 2019, 6590 del 2014, 11075 del 2010, 4254 del 2009 e 3404 del 2006).

Ne consegue la necessaria presentazione di una nuova e preliminare domanda amministrativa volta alla verifica dei requisiti previsti dalla legge nel momento della sua presentazione, al fine del riconoscimento del beneficio stesso.

Secondo tale tesi la domanda amministrativa antecedente all’esercizio dell’azione giudiziale sulla revoca è strettamente indispensabile; in caso contrario tale carenza di giurisdizione è sempre rilevabile (Cass. n.5149 del 2004, n. 11756 del 2004, n. 26146 del 2010, n. 27355 del 2020 e n. 28445 del 2019).

Altra corrente invece ritiene che la possibilità di proporre la domanda giudiziaria solo all’esito di una domanda amministrativa finalizzata all’accertamento dei requisiti necessari per accedere al beneficio, sebbene tale verifica sia stata già effettuato nella fase amministrativa conclusasi con la revoca, potrebbe rendere le due troppo ancorate e interdipendenti.

In questo modo non si dovrà solo rispettare il termine semestrale per l’esercizio dell’azione giudiziaria ma si dovrà effettuare un procedimento amministrativo che risulterà come replica rispetto a quel controllo di revisione effettuato precedentemente e che ha portato alla revoca del beneficio.

L’effetto che ne scaturisce risulta perciò del tutto sfavorevole a livello processuale vista la possibile moltiplicazione delle impugnazioni sia sospensive che della revoca.

A favore di tale tesi è intervenuto un filone giurisprudenziale secondo cui il ripristino della prestazione è possibile nel caso di accoglimento della domanda e verifica dei requisiti dall’epoca della soppressione, applicando la disciplina vigente al momento originario della domanda (Cass. sez. u. 21/‘3/2001 n.118, Cass. 25/02/2019 n.5477, 28/04/2018 n.10596 e 08/06/2015 n. 11748).

In tal modo la prestazione è unica e continua a sussistere grazie ad una pronuncia del giudice senza necessariamente la presentazione di una nuova domanda amministrativa.

Le Sezioni Unite hanno aderito a tale orientamento, stabilendo che per avviare un’azione giudiziaria a seguito di un provvedimento di revoca non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

E ciò in quanto “imponendo all’invalido, che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa, si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall’amministrazione”.

Ed infatti, nel caso in cui la Commissione Medica appuri il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione con conseguente revoca della prestazione, un nuovo accertamento in sede amministrativa determinerebbe un duplicato di un’azione amministrativa appena conclusasi con la revoca.

L’obbligo di una domanda amministrativa comporterebbe l’avvio di un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione.

Per le Sezioni Unite, quindi, la presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria avverso la revoca della prestazione assistenziale, si risolve in un adempimento che comporta, da un lato, rilevanti conseguenze in danno dell’invalido al quale non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale ripristino del diritto illegittimamente revocato e, “dall’altro non assolve ad un concreto interesse per l’amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell’esistenza o meno in capo all’invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento. Si tratta di adempimento che nel descritto contesto non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario”.

La sentenza impugnata è stata perciò cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli per nuova statuizione.

 

Autore: Avv. Francesca Santarcangelo

f.santarcangelo@liparota.it

06.4203681

Dott.ssa Julia Monero

j.monero@liparota.it

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