PubblicazioniSindrome di alienazione parentale: esame dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 286/2022

Maggio 6, 20220

Con ordinanza n.286 dello scorso gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha trattato il tema di bigenitorialità ed in particolare ha dichiarato l’illegittimità della sindrome di alienazione parentale (PAS).

Nel caso di specie, il Tribunale dei Minori con decreto, confermato in sede di appello, stabiliva l’allontanamento del bambino dalla madre, nonché dal suo contesto familiare, con conseguente collocamento del minore in una casa- famiglia, a causa della denigrazione da parte della stessa della figura paterna.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione, la quale è stata chiamata a statuire in ordine alla possibilità di determinare la decadenza della responsabilità genitoriale a seguito della verifica della sindrome di alienazione parentale (PAS), ossia di comportamenti di un genitore nei confronti del figlio volti ad impedire l’instaurazione di una relazione affettiva con l’altro genitore.

Sulla questione, negli anni, sono venuti a diffondersi due diversi indirizzi giurisprudenziali: uno più restrittivo e uno di tenore opposto.

Ed infatti, una parte della giurisprudenza affermava la competenza unica del giudice di verificare, anche a mezzo espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, se il contegno denigratorio posto in essere da un genitore nei confronti dell’altro fosse tale da impedire una continuità delle relazioni parentali (Cass. n.6919/16; n. 7041/13).

Allorquando le varie pressioni psicologiche poste in essere da un genitore nei confronti del figlio siano tali da impedire l’instaurazione di un rapporto con l’altro genitore, l’unica misura attuabile per l’interesse del minore sarebbe la decadenza dalla responsabilità parentale della madre.

Di tutt’altro tenore, è l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il diritto alla bigenitorialità deve intendersi quale la comune presenza dei genitori nella vita del figlio, ossia una continuità della relazione affettiva con entrambi i genitori (Cass. n. 28723/20, n. 9764/19, n.18817/15, n. 11412/14).

Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo secondo cui, in base all’art.8 della CEDU, al bambino dev’essere assicurata una continuità di un legame con entrambi i genitori al fine di permettere la tutela dell’integrità familiare quale fine ultimo della disposizione citata.

Difatti la relazione tra genitori e figli costituisce l’elemento fondamentale e fondante della vita familiare che si intende salvaguardare (sent. Kutzner c. Germania n. 46554/99, CEDU 2002) e tutte le misure interne nazionali che lo impediscono costituiscono un’ingerenza rispetto all’art. 8 della Convenzione (sent. Kent e Finlandia 25702/94, CEDU 2001).

Ne deriva che l’accertamento della violazione della bigenitorialità da parte di uno dei genitori nei confronti dell’altro, ciò non implica ipso facto la decadenza dalla potestà genitoriale.

Il diritto alla bigenitorialità deve sempre essere letto alla luce dell’interesse superiore del minore.

Tale orientamento è stato recepito dall’Ordinanza in esame, la quale ha rilevato come il provvedimento impugnato abbia disatteso un giusto bilanciamento degli elementi in gioco, quali il sacrificio emotivo attuale, focalizzandosi esclusivamente su una prospettiva futura.

Per di più il minore non è stato mai ascoltato in corso di giudizio andando così a costituire una violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 16410/2020, n. 12018/19).

L’impossibilità del minore di esprimere la propria opinione, specie in una situazione così delicata, costituisce causa di mancati elementi tali da influire sul provvedimento finale.

In conclusione, il provvedimento in esame ha affermato come il diritto alla bigenitorialità trova la sua ratio fondante nell’interesse del minore e la sua limitazione è tale solo se giustificata da un interesse maggiore, evitando così un trauma psicologico e fisico-cognitivo per il figlio stesso.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre stabilendo il diritto alla bigenitorialità nella misura in cui quest’ultima metta in opera un percorso di assistenza psicologica per il figlio minore e permetta l’instaurazione di un rapporto con il padre.

È stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità della sindrome di alienazione parentale implicante la decadenza della responsabilità genitoriale della madre vista la sua contrarietà rispetto all’interesse del figlio che deve essere sempre salvaguardato come fine primo ed ultimo.

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Autore:

Avv. Francesca Santarcangelo

f.santarcangelo@liparota.it

06.4203681

 

Dott.ssa Julia Monero

j.monero@liparota.it

06.4203681

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