PubblicazioniRevocabilità del pagamento eseguito nel periodo sospetto dal debitore fallito: esame sentenza n. 5049/2022 Sezioni Unite Civili

Marzo 10, 2022

Con la recente sentenza 5049/2022 le Sezioni Unite hanno analizzato l’annoso tema della revocatoria fallimentare.

Nel caso in esame un istituto bancario ha rimesso, nel periodo sospetto (ex. art. 67 co.2 legge fall.), una somma di denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno sul conto corrente di una società poi fallita.

Tale operazione si è consolidata in favore della banca.

Veniva così contestava l’ammissibilità e l’assoggettabilità a revocatoria fallimentare dell’incasso proveniente dalla realizzazione del bene dato in pegno consolidato.

Su tale argomento la giurisprudenza si è espressa in maniera non univoca.

Un primo orientamento sosteneva che la revoca del pagamento produce l’estinzione ex tunc della garanzia e una trasformazione da credito privilegiato a chirografo (Cass. 18439 del 2004, 26898 del 2008).

Si ha irrevocabilità “in ogni caso” del pagamento eseguito nel periodo sospetto in favore del credito minuito di garanzia consolidata.

Accanto a tale ipotesi si è posta un’ulteriore tesi considerante che l’irrevocabilità del pagamento viene meno nel caso in cui in sede di riparto il creditore pignoratizio si veda attribuire il medesimo importo di quello in sede prefallimentare (Cass. 7649 del 1997).

Per cui, secondo una lettura a contrario, l’irrevocabilità è ammissibile solo quando l’importo in sede di riparto risulti inferiore a quello ante fallimento.

Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, le S.U. si sono espresse adottando il primo orientamento, integrandolo, altresì, con la pronuncia n.7028 del 2006 secondo cui l’azione revocatoria ha funzione distributiva ed indennitaria implicante che l’eventus damni coincide con la lesione del principio di par condicio creditorum.

Tuttavia solo in sede di ripartizione sarà possibile verificare se il pagamento non ha pregiudicato gli interessi degli altri creditori secondo l’ordine stabilito dalla legge, oltre che provare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Le S.U. hanno definito che l’irrevocabilità del pagamento in favore di un creditore privilegiato è tale se ricorrono due condizioni: i) il pagamento è stato eseguito nel periodo sospetto e ii) il creditore era consapevole dell’insolvenza del debitore prossimo al fallimento.

È stato così affermato il principio di diritto per cui “il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’art.67, secondo comma, legge fall., ove si accerti la scienti dedoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno”.

A tale questione ne è conseguita una seconda circa la collocazione del credito conseguente all’esito vittorio della revocatoria in sede concorsuale, in conformità del principio di par condicio creditorum.

Quest’ultimo principio si fonda sulla graduazione dei crediti secondo un criterio di poziorità determinato dalla legge.

Facendo riferimento alla sentenza sopra citata, la n.7028 del 2006, tale principio viene leso nel caso di fuoriuscita del bene o con un pagamento successivo alla compravendita del bene; al contrario con l’inclusione nella massa, in conseguenza della revocatoria, viene ristabilita la par condicio ma devono essere sempre rispettati i principi circa la collocazione e gradazione dei crediti ammessi.

L’inefficacia del pagamento eseguito nel periodo sospetto a seguito della sua revoca, incide sull’esclusione della concorsualità ma non anche sulla corretta collocazione concorsuale; perciò la funzione distributiva della revocatoria del pagamento non si realizza privando il creditore privilegiato dal suo diritto ad una posizione di poziore ma consentendo a questo di essere soddisfatto in sede di riparto secondo una giusta graduazione.

Quest’ultimo mantiene la propria posizione derivante dal suo credito e anche gli altri creditori concorsuali non subiranno alcun danno.

In tal modo il diritto di prelazione non si realizza propriamente sul bene ma nella collocazione di ripartizione.

Le S.U. hanno concluso affermando che “la revoca , ex. art. 67 l.fall., del pagamento eseguito in favore del credito pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111 bis, 111-ter e 111 quater legge fall..”.

Autori: Avv. Francesca Santarcangelo

f.santarcangelo@liparota.it

06.4203681

Dott.ssa Julia Monero

j.monero@liparota.it

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