PubblicazioniIl nuovo concordato preventivo semplificato liquidatorio

Gennaio 31, 2022

Come noto, il concordato preventivo è uno strumento giudiziale messo a disposizione dell’imprenditore, in stato d’insolvenza, al fine di evitare una dichiarazione di fallimento; tale istituto, a seconda delle modalità di soddisfacimento dei creditori, può essere in continuità o liquidatorio.

Orbene, il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha introdotto – tra le altre numerose novità – un tertium genus di concordato: il cd. concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio, il quale si inserisce all’interno del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Molteplici sono le differenze tra il nuovo istituto e il concordato preventivo tradizionale di cui agli art. 160 e seguenti della Legge Fallimentare; trattasi nella specie: 

  1. i) del profilo soggettivo, posto che la nuova procedura potrà essere utilizzata da qualsiasi imprenditore, sia esso commerciale che agricolo, indipendentemente dai requisiti dimensionali di cui all’art. 1, comma secondo, della l.f.;
  1. ii) del requisito oggettivo, posto che sarà sufficiente che l’imprenditore si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”;

iii) della circostanza che il nuovo istituto potrà essere utilizzato unicamente dall’imprenditore che abbia in precedenza avviato il procedimento di composizione negoziata per la soluzione dalla crisi; 

  1. iv) della mancanza di una soglia minima di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario;
  1. v) dell’assenza di alcuno specifico riferimento al fondo per le spese della procedura;
  1. vi) della mancata previsione dell’attestazione del professionista, ex art. 67, comma quarto, lett. d), l.fall., sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.

Passando all’esame della procedura prevista per il concordato preventivo semplificato liquidatorio, possiamo affermare che la condizione necessaria per accedere all’istituto in esame è rappresentata dalla relazione conclusiva del procedimento teso alla composizione negoziata, redatta dall’esperto nominato da cui emerge “che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili”.

Dal deposito di tale relazione, l’imprenditore avrà un termine di sessanta giorni per presentare una proposta di concordato per cessione dei beni, alla quale dovrà essere allegato il piano di liquidazione e i documenti analiticamente indicati nell’art. 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), l.fall.

Quanto al contenuto del piano, come si evince dal nomen iuris del nuovo istituto, lo stesso avrà natura esclusivamente liquidatoria, restando esclusa qualsiasi forma diversa di continuità aziendale diretta; sarà possibile, così come previsto dall’art. 19 del decreto in esame, una continuità aziendale di tipo indiretta, mediante l’offerta di un compratore per l’azienda o per uno o più rami d’azienda, unicamente nel caso in cui (così come veglio verrà rappresentato a seguire) tale ipotesi costituisca la migliore soluzione presente sul mercato.

Come già analizzato in precedenza, la novella legislativa ha stabilito la possibilità di suddividere i creditori in classi, e ciò al fine di offrire trattamenti differenziati a seconda del proprio privilegio; tuttavia, il decreto non ha previsto una soglia minima di soddisfacimento per tali creditori.

La fase di omologazione del piano è stata strutturata in maniera semplificata rispetto al concordato preventivo ordinario; ed infatti, il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, sarà tenuto unicamente alla fissazione dell’udienza di omologa e alla nomina di un “ausiliario”, figura questa che soppianterà quella del commissario giudiziale.

Il compito principale della figura dell’ausiliario è quello di redigere un “parere” sulla proposta di concordato, entro il termine assegnato dal tribunale al momento della sua nomina.

Il cennato parere, in uno con il decreto di fissazione dell’udienza, con la relazione finale e con il parere dell’esperto nominato nel procedimento di composizione negoziata della crisi, dovranno essere comunicati a tutti i creditori a cura del proponente; questi, insieme a tutti gli altri interessati, avranno termine fino a dieci giorni prima dell’udienza per proporre opposizione.

Per converso, pur in presenza di opposizioni, il Giudice, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, è tenuto ad omologare il concordato nel caso in cui sussistano congiuntamente le cinque condizioni di cui a seguire:

  1. i) regolarità del contraddittorio e del procedimento;
  1. ii) rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;

iii) fattibilità del piano di liquidazione;

  1. iv) mancanza di pregiudizio ai creditori, rispetto all’alternativa del fallimento;
  1. v) offerta di una “utilità” a ciascun creditore.

Anche in assenza di opposizioni, il decreto del tribunale è sempre reclamabile innanzi alla corte d’appello, nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione a cura della cancelleria; avverso il decreto della corte d’appello è consentito proporre ricorso per cassazione, ancora una volta entro trenta giorni a partire dalla comunicazione del medesimo decreto.

Con riferimento alla fase esecutiva del concordato, viene prevista la competenza del Tribunale circa la nomina del liquidatore; quest’ultimo sarà tenuto ad operare in linea con quanto previsto dall’art. 182 l.fall. in tema di esecuzione del concordato con cessione dei beni ai creditori.

La vera novità introdotta per il procedimento semplificato di cui si discute afferisce la possibilità, così come già enucleato in precedenza, di procedere alla cessione dell’azienda, ovvero di un suo ramo, in favore di un terzo offerente, allorché tale soluzione sia stata programmata nel piano concordatario e previa verifica della “assenza di soluzioni migliori sul mercato”.

Stesso discorso vale nel caso in cui nel piano di liquidazione venga prevista l’accettazione dell’offerta di acquisto dell’azienda prima della omologazione; in tal caso sarà onere dell’ausiliario – visto che non è stato ancora nominato il liquidatore – a dover dare esecuzione alla vendita, previa l’autorizzazione del tribunale emessa all’esito della verifica circa l’assenza di migliori soluzioni sul mercato.

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